Un giudice di pace condanna compagnia aerea europea per “prepotenza”, lo fa sapere Confconsumatori Sicilia che in estate resta vigile con lo sportello del turista, un “compagno” di viaggio per chi subisce disagi in tema di trasporti.
I fatti. Una famiglia siciliana aveva acquistato i biglietti per un viaggio da Roma a Buenos Aires andata e ritorno, via Madrid, e i biglietti Catania-Roma per prendere il volo internazionale. Al momento del rientro, al check-in nell’aeroporto di Buenos Aires un presunto intoppo “burocratico” fermava moglie e madre, di cittadinanza paraguayana, ma residenti in Italia da moltissimi anni essendo coniugata con un cittadino italiano, alla quale in un primo tempo veniva negato l’imbarco.
Secondo quanto riferito dal personale della compagnia, essendo in possesso di passaporto extracomunitario (paraguayano), non poteva entrare in Europa se non avesse avuto anche un biglietto di ritorno in Argentina. E ciò nonostante fosse in possesso di regolare titolo di viaggio, ed anzi era certo che proveniva dall’Italia. La signora, pur di tornare a casa, acquistava un biglietto di ritorno in Argentina dell’importo di USD 1372,67, pari ad € 1.216,96, che ovviamente non veniva utilizzato.
Ma i problemi non erano finiti. La stessa Compagnia aerea, omettendo ogni doverosa informazione, aveva pure cancellato il volo previsto da Madrid a Roma, sostituendolo con una altro partito oltre due ore dopo, causando la perdita della coincidenza per Catania. I viaggiatori sono stati costretti a trascorrere l’intera notte in aeroporto, a Roma, senza nessuna assistenza né informazione. Il mattino successivo hanno preso il treno per rientrare a Catania, non avendo più la disponibilità economica per acquistare altri biglietti aerei a causa della spesa non prevista per l’acquisto di quel biglietto ulteriore preteso dalla Compagnia aerea.
Il Giudice di pace di Caltagirone ha ritenuto del tutto arbitrario il comportamento della Compagnia aerea che aveva negato l’imbarco alla signora, senza neanche consultare l’Autorità di frontiera. In merito alla riprogrammazione del volo da Madrid a Roma, ha ritenuto la violazione del Regolamento comunitario n. 261/2004 che dispone precisi doveri di informazione e assistenza in capo ai vettori aerei comunitari.
La sentenza ha imposto alla Compagnia il rimborso integrale dell’inutile acquisto dell’ulteriore biglietto per la signora e la condanna in favore di tutti i passeggeri della compensazione pecuniaria prevista in caso di ritardo e del risarcimento dei danni non patrimoniali e esistenziali per gli ovvi disagi causati.
I legali: “Calpestati diritti degli utenti”. “Ancora una vittoria in materia di trasporto, e di trasporto aereo in particolare – fanno sapere gli avvocati Carmelo Calì presidente di Confconsumatori Sicilia e Maurizio Mariani che ha assistito giudiziariamente i viaggiatori – dove l’agguerrita concorrenza commerciale tra Compagnie induce quest’ultime a comportamenti che, oltre a non tener conto delle chiare regole scritte come la Convenzione di Montreal e i Regolamenti Comunitari, calpestano i diritti propri degli utenti”.
Prepotenza e formalismi: Confconsumatori Sicilia fa condannare compagnia aerea
giovedì 20 Luglio 2017 - 11:18