Parlare di “inciucio” rientra in un contesto di “critica politica” e, dunque, non porta a una condanna al risarcimento danni per diffamazione. Lo si evince da una sentenza con cui la terza sezione civile della Cassazione ha chiuso in via definitiva una causa che vedeva contrapposti Anna Finocchiaro, attuale ministro per i Rapporti con il Parlamento, all’epoca dei fatti capogruppo dell’Ulivo in Senato, e l’avvocato Fabio Repici: quest’ultimo, all’inizio del 2007, aveva inviato quattro ‘lettere aperte’ ad alte autorità dello Stato e a organi di informazione, nelle quali faceva riferimento alla procedura di scioglimento dell’amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto per condizionamento mafioso e “indicava” Finocchiaro quale “parte di accordi ‘sottobanco’ – si legge nella sentenza depositata oggi dalla Suprema Corte – con l’allora minoranza politica nazionale, volti a ritardare ed evitare lo scioglimento dell’anzidetta amministrazione comunale”.
Il tribunale di Messina aveva accolto la richiesta di risarcimento danni avanzata da Finocchiaro, condannando Repici a pagare 50mila euro: la Corte d’appello messinese, dopo aver riaperto l’istruttoria, aveva invece respinto l’istanza della senatrice, e pur affermando la “natura diffamatoria delle lettere” ed escludendo che “fosse emersa la verita’ dei fatti” riferiti a Finocchiaro, aveva ritenuto sussistente l’esimente della “verita’ putativa”, poiche’ Repici aveva “desunto la veridicita’ dei fatti sulla base di notizie e informazioni obiettivamente correnti negli ambienti di riferimento e su un argomento rispetto al quale non avrebbe potuto ottenere o conseguire elementi probatori di altro tipo e meno che mai giuridici”.
La Cassazione, condividendo le conclusioni dei giudici d’appello, ha rigettato il ricorso presentato dal ministro Finocchiaro: “l’utilizzo di termine ‘inciucio’ risulta di uso corrente per indicare accordi fra parti contrapposte”, scrivono i giudici di piazza Cavour richiamando il contenuto delle lettere aperte di Repici, “l’aggettivazione ‘filo-mafiosa’ appariva pertinente in ragione della preoccupazione che il mancato scioglimento favorisse i gruppi mafiosi che condizionavano l’amministrazione”, e risultavano “di minore portata lessicale” le espressioni “accordi sottobanco” e “spettacolo osceno”. Per questo, inquadrate le espressioni usate da Repici “in un contesto di critica politica e di maggiore aggressivita’ che ha l’onere di subire il personaggio politico di elevato spessore”, i giudici del merito hanno “individuato correttamente i principi applicabili all’esercizio del diritto di critica politica”, conclude la Cassazione, ricordando come “la critica possa estrinsecarsi anche nell’uso di un linguaggio colorito e pungente”