“Ryanair non si limita a cancellare i voli e tenta di cancellare anche i risarcimenti. Ma i diritti dei passeggeri non possono essere calpestati da un buonismo che respingiamo al mittente. Ci auguriamo che la lezione di questi giorni serva ad una ripensamento da parte di O’Leary della politica della Compagnia che deve mostrare rispetto verso i passeggeri, oltre che verso i propri lavoratori”, vanno giù duro l’avv. Carmelo Calì, responsabile trasporti Confconsumatori e Mara Colla, presidente nazionale dell’associazione.
Confconsumatori cerca di fare ordine sulla vicenda e mette in guardia la compagnia aerea low-cost. “Nel caso dei voli cancellati, la compagnia Ryanair continua a negare ai passeggeri i diritti loro spettanti in virtù del Regolamento comunitario n. 261/2004. L’ultima trovata sono le e-mail con le quali la Compagnia sta offrendo dei buoni (voucher) di 80 o 40 € da utilizzare entro la primavera del 2018, in alcuni casi in aggiunta al rimborso del prezzo del biglietto non utilizzato per i passeggeri non riprotetti.
I passeggeri hanno diritto alla compensazione pecuniaria ed ai risarcimenti supplementari per le spese che hanno dovuto sostenere ai sensi del Regolamento europeo e della legislazione italiana, confermati da moltissime sentenze ottenute anche da Confconsumatori.
Singolare il ‘buonismo’ di Ryanair che offre voli per lo stesso periodo per il quale sono state annunciate le cancellazioni. Ma ai passeggeri spetta il risarcimento in denaro. Ben venga il buono se viene offerto in aggiunta come espiazione dell’errata politica nei confronti dei passeggeri che ha guidato la compagnia irlandese da quasi un decennio. Se invece i buoni sono un tentativo di raggirare le norme ci opporremo in tutte le sedi e chiediamo all’Enac di intervenire immediatamente. Si tratterebbe di violazioni delle norme di legge.
Nulla vieta alla Compagnia di offrire dei buoni viaggio e al passeggero di accettarli, ma tali offerte, ammesso e non concesso che possano trovare interesse da parte dei destinatari, devono essere eventualmente formulate indicando innanzitutto il pagamento in denaro e, in alternativa o in aggiunta, il voucher. Tra l’altro l’importo di tali buoni dovrebbe essere commisurato al danno patito dai passeggeri, cosa che invece non avviene con l’esiguo valore degli stessi.
E’ bene ricordare allora che l’art. 15 del Regolamento sancisce l’irrinunciabilità dei diritti e gli obblighi nei confronti dei passeggeri non possono essere oggetto di restrizioni o rinuncia: qualora ciò avvenga il passeggero ha diritto ad una compensazione integrativa. E continuare ad omettere di comunicare nelle mail inviate ai passeggeri il diritto alla compensazione pecuniaria ed ai risarcimenti supplementari costituisce violazione di quanto previsto dall’art. 14 che prevede l’obbligo di informare i passeggeri in merito ai loro diritti”.