Sono circa 9mila pratiche inevase all’Ufficio Condono ma se questo verrà cancellato che succederà? Come potrà effettuare una completa valutazione e, in caso affermativo, con quali mezzi, con quali risorse (economiche ed umane), con quale piano organizzativo e in quanto tempo? A preoccuparsene è il Consigliere comunale Gaetano Gennaro che chiede se corrisponda al vero che, in base alla individuazione delle posizioni organizzative in atto, sia prevista la soppressione dell’Ufficio condono o se, contrariamente a quanto appare, lo stesso verrà mantenuto; se, in caso di soppressione e/o riorganizzazione dell’Ufficio condono o delle sue competenze e funzioni, è stato valutato che tutto ciò potrebbe causare un notevole danno erariale per l’Ente, determinato dal mancato incasso degli oneri concessori e dell’oblazione; in caso affermativo, in che misura è stata valutata tale perdita e come si intende eventualmente sopperire a questa evenienza svantaggiosa per il Comune, anche al fine di evitare un danno all’Erario; se le scelte di riorganizzazione degli uffici sono coerenti con le previsioni del piano di riequilibrio approvato dal Consiglio comunale e, quindi, vanno nella direzione di implementare le entrate dell’Ente e di abbassare i costi di gestione della macchina burocratico – amministrativa; se la chiusura dell’Ufficio condono consentirà, comunque, un controllo sul territorio comunale, in particolare delle zone a totale divieto di edificabilità e, in caso affermativo, in che modo avverrà tale monitoraggio, con quali risorse umane, economiche ed organizzative; se è stato attentamente valutato che la soppressione dell’Ufficio condono comporterà un impoverimento del know-how dell’Ente e quali saranno le ricadute economiche e di gestione che ne deriveranno; se la rimodulazione delle posizioni organizzative è stata oggetto di trattativa sindacale e, in caso affermativo, quali sono state le sigle sindacali che l’hanno avallata e condivisa; se, alla luce delle condizioni economiche e finanziare in cui attualmente versa l’Ente, l’Amministrazione comunale non ritenga più opportuno rivedere la propria determinazione in merito all’Ufficio Condono; se non si ritenga più conveniente per l’Ente implementare il “servizio di condono“ al fine di permettere all’ufficio preposto di smaltire in tempi brevi le pratiche arretrate e di aumentare gli introiti economici dell’Ente, consentendo, al contempo, un maggiore controllo del territorio comunale ed una più proficua lotta all’abusivismo edilizio.
Tutto questo si sta verificando a seguito della nuova individuazione delle posizioni organizzative all’interno della struttura burocratica del Comune di Messina si profila la soppressione dell’attuale Ufficio condono. Da un’attenta lettura dello schema (versione 01/09/2017) “Individuazioni posizioni organizzative e alte professionalità” (art. 2 Regolamento per l’istituzione e il conferimento delle P.O. e A.P., approvato con deliberazione di G.M. n. 96 del 07/02/2017), nell’ambito del Dipartimento Edilizia Privata, posizione organizzativa: servizio attività edilizia 4° (circoscrizione 6°), ai punti 15, 16, 31 e 32, emerge la chiara volontà di riassegnare le competenze oggi in capo all’Ufficio condono ad altro settore (Dipartimento Edilizia Privata). In particolare, il punto 15 della sopracitata P.O. prevede: «[p]redisporre proposte di provvedimenti per Concessioni e Autorizzazioni in sanatoria ex Legge n. 47/85»;
Al punto 16 della medesima P.O. è indicato: «[p]redispone proposte di provvedimenti per concessioni e autorizzazioni edilizie ai sensi delle Leggi 47/85, 724/1994 e 326/2003 e calcolo e verifica degli oneri concessori». Nell’ambito della P.O. in parola, al punto 31 è disposto: «[r]ilascio concessioni, autorizzazioni, edilizie relativi alla Leggi 47/1985; 724/1994 e 326/2003 e successive modifiche ed integrazioni (condoni edilizi) – provvedimenti di diniego». Al punto 32 della sopraindicata P.O., è riportato: «[c]alcolo e verifica, ed eventuale gestione recupero, degli oneri concessori, ai sensi delle leggi 47/1985; 724/1994 e 326/2003 e successive modifiche ed integrazioni». Tutti i servizi fin qui elencati sono attualmente espletati dal personale dell’Ufficio condono, appositamente istituito per la prima volta nel 1993 con una dotazione organica iniziale di ben 25 unità lavorative con profilo tecnico, tra cui 5 Ingegneri, 5 Architetti e 15 Geometri.
Negli anni, sono state presentate al Comune circa 19.500 istanze di condono edilizio, di cui 11.000 ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ulteriori 5.000 (a partire dal 1995) ex art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ed altre 3.500 ai sensi della legge 24 novembre 2003, n. 326;
Fino ad oggi, l’Ufficio condono ha esitato più di 10.000 domane di definizione agevolata delle violazioni edilizie, nonostante abbia subito nel tempo un continuo depauperamento del personale impiegato nello stesso;
Attualmente, l’ufficio è composto da appena 7 unità (rispetto alle 25 iniziali del 1993), tra cui figurano n. 1 Architetto (Coordinatore), n. 2 Geometri (Istruttori), n. 2 impiegati (Amministrativi) e n. 2 impiegati (Archivisti);
Per fronteggiare la considerevole mole di istanze non ancora valutate e la strutturale carenza di personale in forze all’Ufficio (anche per una chiara volontà politica di depotenziare questo importantissimo settore), le amministrazioni susseguitesi negli ultimi mandati hanno conferito per l’espletamento delle pratiche di condono incarichi a professionisti esterni (all’incirca, n. 160 tra Ingegneri, Architetti e Geometri).
La soluzione di assegnare esternamente la valutazione delle istanze di condono non si è rivelata una decisione fruttuosa e risolutiva del problema, visto il consistente numero di domande ancora inevase. Per contro, l’assegnazione delle pratiche a professionalità interne all’Ente è risultata maggiormente proficua. Nel marzo 2014, è stato approvato dalla Giunta comunale un “Progetto incentivante-autofinanziato”, volto, attraverso il reclutamento di personale tecnico all’interno dell’Ente tramite atto d’interpello, all’evasione totale delle istanze di condono e all’introito delle somme ancora dovute a titolo di oblazione ed oneri concessori questo l suddetto atto d’interpello hanno risposto e, conseguentemente, preso parte al progetto soltanto tre unità lavorative (tutte peraltro appartenenti all’Ufficio condono stesso), le quali, tuttavia, sono riuscite a valutare ben 800 domande, procurando al Comune un introito pari ad € 1.497.500,00, di cui € 1.300.000,00 confluiti in bilancio nel Cap. 652/05 (Oblazione) e nel Cap. 652/06 (Oneri), nonché € 197.500,00 assegnati al Cap. 327/01 (Diritti) e al Cap. 327/03 (Quota proporzionale).
Per il personale attualmente impiegato presso l’Ufficio Condono risulterà sempre più difficile continuare ad occuparsi delle migliaia di istanze ancora inevase, svolgendo contemporaneamente gli altri servizi che gli saranno assegnati con il nuovo riassetto delle posizioni organizzative. Ciò comporterà inevitabilmente un incremento delle valutazioni auto assentite delle pratiche di condono ex art. 28 della L.R. 10 agosto 2016, n. 16, attraverso lo strumento della Perizia Giurata presentata dal professionista. Secondo il dettato del suddetto articolo «[i] titolari degli immobili, che hanno presentato istanza di condono edilizio, possono depositare dalla data di entrata in vigore della presente legge una perizia giurata di un tecnico abilitato all’esercizio della professione, iscritto in un albo professionale, attestante il pagamento delle somme versate per l’oblazione e per gli oneri di urbanizzazione nonché il rispetto di tutti i requisiti necessari per ottenere la concessione in sanatoria, oltre la copia dell’istanza di condono presentata nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Gli interessati, inoltre, per il periodo 2008-2013, allegano, ove previste, le ricevute di versamento delle imposte comunali sugli immobili e quelle per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Le pratiche di cui al comma 1 sono sottoposte ad accertamenti a campione nella misura minima del 5 per cento delle perizie presentate. Trascorso il termine di 90 giorni dalla data di deposito della perizia, senza che sia stato emesso provvedimento con il quale viene assentito o negato il condono, la perizia acquista efficacia di titolo abitativo». Il tutto è avvalorato dall’Ordinamento degli EE.LL.; lo Statuto del Comune di Messina e, in particolare, gli artt. 24, 45 e 54 dello stesso; il Regolamento del Consiglio Comunale e, in particolare l’art. 24 del medesimo.