“Ora tutti gli utenti che abbiano stipulato nuovi contratti di fornitura di gas o luce potranno pretendere il rispetto di cinque regole ed agire giudizialmente nel caso in cui non siano stati riconosciuti i loro diritti per ottenere l’annullamento dei contratti di fornitura eventualmente stipulati senza la loro osservanza”. Ad affermarlo è la nota associazione a tutela dei consumatori, il Codacons, che è intervenuta sotto la spinta del Presidente della sezione messinese, Antonio Cardile, per contrastare pratiche commerciali scorrette, nella fattispecie quelle relative alla vendita telefonica di servizi (teleselling), che possono potenzialmente danneggiare l’utenza finale.
Nel dettaglio, Cardile ha segnalato un noto ente fornitore di luce e gas all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), la quale ha costretto l’ente in questione a modificare la propria attività di teleselling che – a garanzia dei consumatori – dovrà ora essere articolata in ben cinque fasi:
1) fase telefonica commerciale (preliminare contatto la la società e l’utente);
2) fase telefonica registrata di acquisizione dei dati del possibile nuovo cliente;
3) invio tramite mail del kit contrattuale entro 24 ore dalla registrazione;
4) conclusione del contratto (mediante una ulteriore chiamata registrata in cui dovrà previamente verificare l’effettiva visione del kit contrattuale e poi acquisire il consenso dell’utente;
5) invio del contratto entro 24/48 dalla seconda registrazione e caricamento sulla pagine internet dedicata al cliente della documentazione contrattuale e della registrazione telefonica.
“Si tratta – spiega Cardile – di un procedimento avviato per pratiche commerciali scorrette nel mercato dell’energia e del gas naturale, nel quale erano stati lamentati comportamenti che prevedevano l’attivazione di forniture non richieste.
L’Autorità Garante ha ribadito il principio secondo il quale l’inizio della somministrazione di luce o gas non può avvenire senza la firma del contratto scritto ovvero in assenza di manifestazione del consenso espresso telefonicamente oppure in presenza di insufficiente informazione fornita ai potenziali clienti.
È stata anche ribadita la necessità di mettere a disposizione dell’utente il supporto contenente la conferma della registrazione della propria accettazione e quelli in cui non è stata garantita la possibilità di esercitare il diritto di ripensamento e di non fornire informazioni non corrette circa il termine di decorrenza per l’esercizio del diritto di ripensamento da parte del consumatore.
L’Autorità Garante della concorrenza ha quindi imposto il rispetto dei principi affermati dal Consiglio di Stato per la quale la imputabilità al venditore delle condotte illecite, allorché questi si avvalga di agenti, è sempre possibile applicando il parametro della culpa in eligendo od in vigilando, per non avere controllato sufficientemente l’operato delle reti di vendita”.