Quali sono i motivi che hanno indotto l’azienda trasporti municipalizzata a nominare Direttore Generale “facente funzioni” uno stesso Dirigente ovvero Daniele De Almagro, in presunta violazione dell’art. 23 dello Statuto di ATM che invece impone una rotazione?
Il consigliere comunale Libero Gioveni interroga il Sindaco Accorinti, l’Assessore alla mobilità urbana, l’Assessore alle società partecipate, il Direttore Generale del Comune di Messina, il Presidente del C.d.A. di ATM Foti e il Collegio dei Revisori dei Conti e p.c. il Presidente del Consiglio Comunale su questa possibile violazione dell’art. 23 dello Statuto di ATM. E poi chiede “se, quando e in che modo si vorrà riparare a tale “azzardato” provvedimento di nomina, attribuendo temporaneamente le funzioni di DG ad altro Dirigente, nel pieno rispetto del predetto art. 23; quando sarà emanato, a cura del C.d.A. dell’azienda, il bando di concorso pubblico per la nomina del nuovo Direttore Generale, al fine di attribuire la piena titolarità del posto nel rispetto dell’art. 19 dello Statuto.
Dal 1° giugno scorso, a seguito delle dimissioni dell’allora Direttore Generale di ATM arch. Giovanni Foti (oggi Presidente del Consiglio di Amministrazione), le funzioni di Direttore Generale “facente funzioni” sono state assegnate all’attuale Direttore amministrativo dott. De Almagro, fino alla nomina del nuovo DG (si disse all’epoca), che come è noto dovrà avvenire esclusivamente tramite “pubblico concorso”, così come recita in maniera chiara l’art. 19 dello Statuto di ATM.
Pur tuttavia, però, appare fin troppo evidente una palese discrasia fra ciò che stabilisce l’art. 23 e ciò che invece si sta reiterando in azienda, ossia la nomina continuativa dello stesso Direttore Generale f.f.
Infatti, ad eccezione di un periodo di ferie goduto legittimamente del dott. De Almagro nel mese di agosto in cui è stato sostituito come DG f.f. dall’ ing. Vincenzo Poidomani (attuale Direttore di Esercizio della tranvia), dal 1 giugno ad oggi lo stesso Direttore amministrativo sta continuando ad esercitare, appunto, continuativamente (e a questo punto è da chiarire se anche “illegittimamente”) la funzione di Direttore Generale f.f.
Invero, come già accennato, l’art. 23 dello Statuto aziendale è abbastanza chiaro e di indubbia interpretazione:
“Nei casi di vacanza temporanea del posto di Direttore, o di sua assenza prolungata, il Consiglio di Amministrazione deve affidarne temporaneamente le funzioni ad altro Dirigente dell’Azienda ovvero ad un Funzionario di primo livello, purché in via del tutto eccezionale e per periodi di tempo non superiori ai trenta giorni nel corso dello stesso anno solare”.
“Non si comprendono, quindi, i motivi di questa che appare una “forzatura” o una possibile violazione del suddetto Statuto della municipalizzata, che può essere modificato solo ed esclusivamente con deliberazione del Consiglio Comunale!”.
Foto Rocco Papandrea