Se il venditore che opera fuori dai locali commerciali – compreso l’operatore agli stand temporanei nei centri commerciali – non informa correttamente il cliente sul diritto di recesso (o di “ripensamento”), il consumatore ha addirittura un anno, anziché 14 giorni, per esercitare tale diritto. Un principio importante, confermato dalla recente sentenza del Giudice di pace di Catania, Marinella Di Pietro, ottenuta da Confconsumatori.
L’acquisto in questione era avvenuto in un noto centro commerciale, ma non all’interno di un negozio del venditore, bensì presso uno stand allestito nella galleria dalla ditta di vendita di bici elettriche. Dopo aver parlato con l’operatore il consumatore aveva sottoscritto un contratto di acquisto di una bici elettrica per 1.700 euro.
Dopo alcuni mesi, però, il consumatore si era pentito dell’acquisto che, peraltro, non presentava le caratteristiche promesse al momento della vendita. Rassegnato all’idea che ormai fosse troppo tardi per recuperare la somma spesa, si era comunque rivolto agli esperti di Confconsumatori Catania per avere un parere. Dall’esame del contratto era emerso, tuttavia, che il venditore non aveva fornito la corretta informazione sul “diritto di ripensamento” cui hanno diritto i consumatori in casi come quello in esame.
In base al Codice del consumo è stabilito che il consumatore ha il diritto di ripensamento entro il termine di 14 giorni dall’acquisto, tuttavia, ove il professionista ometta la corretta informativa su detto diritto, il termine per recedere si estende fino ad un anno, o, almeno, fino a quando non viene fornita la corretta informazione. Il Giudice di pace, posto che nel contratto l’informativa sul recesso era omessa, ha sancito diritto dell’acquirente allo scioglimento del contratto e al rimborso delle somme a suo tempo pagate, nonché alla rifusione delle spese legali. La sentenza si segnala per la sua tempestività ed efficacia a conferma che molto spesso i Giudici di pace hanno costituito e costituiscono, come nel caso di specie, un importante baluardo nella difesa dei diritti dei consumatori.
“Il diritto di recesso del consumatore costituisce uno degli strumenti di protezione più significativi a disposizione del cosiddetto contraente debole quale bilanciamento di un’azione di vendita spesso commercialmente aggressiva, – hanno affermato l’avv. Maurizio Mariani, che ha difeso in giudizio il consumatore catanese e l’avv. Carmelo Calì, presidente di Confconsumatori Sicilia – Si vanno consolidando le tutele in favore dei consumatori e importanti pronunce come quella in esame sono di conforto e di enorme soddisfazione per le battaglie intraprese perché mettono dei punti fermi e fanno ben sperare per il futuro”.