De Domenico era ineleggibile. Rimane in carica ma fino a quando?

Il Tribunale dichiara De Domenico ineleggibile secondo la legge regionale in vigore, ma rimette gli atti alla Corte Costituzionale per vagliarne la costituzionalità e per legge viene sospesa la decisione sulla decadenza.

Subito dopo la proclamazione di Franco De Domenico alla carica di deputato regionale, tre cittadini hanno presentato due ricorsi, esercitando l’azione popolare prevista in capo a qualsiasi elettore. A chiedere la decadenza di De Domenico sono stati Catanese Giuseppe, nato a Messina il 4.11.1983 e Iacopino Paola, nata a Messina il 10.9.1939, difesi dagli avv.ti Giovanni e Giuseppe Immordino, nonché, con altro ricorso, Ruffino Giuseppe, nato a Castel di Lucio (Me) il 20.6.1959, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore e Luigi Raimondi. Nella causa, alla scorsa udienza, è intervenuto nel giudizio l’On.le Giuseppe Laccoto, con l’avv. Natale Bonfiglio.

Con il provvedimento depositato dal Collegio, presieduto dalla dott.ssa Caterina Grimaldi di Terresena,composto anche dal giudice dott. Giulio Corsini e dal relatore dott. Riccardo Trombetta, è stata disposta l’estromissione dal giudizio dell’Avvocatura dello Stato, in rappresentanza della Prefettura e dell’ufficio elettoralee per questo disposta la condanna alle spese dei ricorrenti, circa 800 euro ciascuno, nei confronti dell’Avvocatura dello Stato, ma è stato ritenuto fondato il motivo di ricorso con cui è stata eccepita l’ineleggibilità di De Domenico, per non essersi dimesso tempestivamente dall’incarico di Direttore generale dell’Università di Messina, per effetto della disposizione di cui al comma 1 bis dell’art. 10 della legge regionale n. 29/1951, che prevede l’ineleggibilità dei dirigenti degli enti non territoriali, anche senza scopo di lucro, che godono di contributi da parte della Regione Siciliana.              

Il Tribunale ha disatteso sul punto le difese di De Domenico, rappresentato dall’avv. Mario Caldarera e ritenuto che, sulla base della legge regionale, esistessero tutti i presupposti per la decadenza ed il subentro di Laccoto, ma ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della normativa regionale siciliana, in quanto diversa da quella nazionale, che per il caso in esame prevede la più mite condizione dell’incompatibilità in luogo di quella dell’ineleggibilità.

Ciò che è apparso strano e che, secondo indiscrezioni, potrebbe portare alla presentazione di un esposto alla magistratura, è la tempistica e le modalità con cui si è giunti alla sospensione del giudizio fino alla pronuncia della Corte Costituzionale. Dopo un primo rinvio, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 20.04.2018, al termine della quale era lecito aspettarsi la definizione del contenzioso elettorale che vede all’ARS un deputato potenzialmente ineleggibile e quindi in gioco diritti costituzionalmente garantiti, invece il Collegio ha ritenuto di non assumere in quella sede la decisione, adottando un’ordinanza con la quale ha messo in dubbio la sussistenza della legittimazione ad esercitare l’azione popolare dei ricorrenti, ipotizzando che l’unico che avrebbe potuto fare ricorso, per avere un interesse diretto, era Laccoto, che, però, non aveva ritenuto di impugnare la proclamazione di De Deminico.Questa tesi sin da subito è sembrata azzardata, non fosse altro che per l’esistenza di un precedente di un collegio presieduto dal medesimo presidente, Caterina Grimaldi di Terresena (Tribunale di Palermo, Ordinanza 18 novembre 2014, n. 11692 nel ricorso recante n. 3796/2014 R.G.). Ma, le anomalie non sono finite qui. All’udienza prevista per il giorno 06.07.2018, cui il Tribunale ha rimesso le parti per interloquire sulla eccezione di inammissibilità dell’azione popolare sollevata d’ufficio, il Tribunale ha ritenuto di dovere rinviare la decisione per la terza volta, in quanto, non risultava agli atti la prova della notifica dell’ordinanza e, quindi, dell’udienza, all’Avvocatura dello Stato, poi estromessa dal giudizio. La causa è stata rinviata al14.09.2018, con termine all’Avvocatura, ove ne avesse avuto interesse, a fare le proprie deduzioni in ordine alla sollevata eccezione di inammissibilità. Altra anomalia, l’Avvocatura, da un lato ha chiesto l’estromissione dal giudizio, per difetto di legittimazione e di interesse, dall’altro ha depositato una corposa memoria con cui, contraddittoriamente, ha avallato la tesi dell’inammissibilità dei ricorsi per la mancata previsione in Sicilia dell’azione popolare. All’udienza del 14 settembre la causa, dopo la discussione delle parti, è stata posta in decisione e  con il provvedimento del 12.10.2018, il problema dell’ammissibilità del ricorso è stato agevolmente superato con il richiamo alle difese dei ricorrenti sul punto, mentre, ignorando del tutto le difese dei ricorrenti sulla questione di legittimità, la palla è stata passata alla Corte Costituzionale, che però, nei diversi precedenti citati dai ricorrenti ha già riconosciuto la legittimità delle norme che prevedono, per le singole regioni ed a maggior ragione per quelle a statuto speciale come la Sicilia, diverse e più rigorose cause di ineleggibilità rispetto alla normativa nazionale.

A questo punto i tempi tecnici per la pronuncia della Corte Costituzionale,  potrebbero essere nell’ordine di 8mesi, ma i dubbi sui tempi, insieme alle possibili anomalie sopra evidenziate, sembra stiano ispirando il deposito di un esposto volto a sottoporre la questione all’attenzione degli organi inquirenti, con trasmissione anche del Bando pubblicato il 9.1.2018 e dell’incarico del direttore generale supplente dell’Ateneo messinese. Come è noto, dopo l’elezione all’Ars De Domenico si è messo in aspettativa e l’Ateneo ha bandito un concorso a tempo che ha suscitato diverse polemiche, ed anche il Fatto Quotidiano ha riportato la notizia, poiché è apparso come un modo per “conservare” il posto al deputato in attesa dell’esito del ricorso. Addirittura, nell’incarico del direttore supplente, sembra che l’Ateneo abbia avuto la lungimiranza di prevedere la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, tanto che la collocazione di De Domenico in aspettativa, ai sensi dell’art. 10-sexies della legge regionale n. 29/1951, dal 15 dicembre 2017 al 19 novembre 2018, prevede già una eventuale proroga dell’aspettativa fino ad un massimo di otto mesi.L’Ateneo è riuscito a blindare De Domenico. Il neo deputato può continuare a giocare il suo match con Laccoto, sapendo che se lo perde ha ancora tempo per decidere di tornare a ricoprire l’incarico di direttore regionale, che, però, in ragione della tempistica prevista dalla legge, avrebbe già perso anche se la sua posizione fosse stata di incompatibilità anziché di ineleggibilità.  

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